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di Tecnica & Medicina

 

 

22. IL TRASPORTO DELLE BOMBOLE IN AUTO

Articolo dell'avv. Stefano Santini

Capita di ritrovarsi l'auto stipata di bombe, da e verso il porto, il circolo, il diving, il centro ricariche etc. Spesso, si carica e amen. Invece no, o almeno non necessariamente.
Potreste dover fare i conti con le prescrizioni dettate dalla normativa europea ADR (Accord Dangereuses par Route), relativa al trasporto di merci pericolose su strada.
I gas compressi, infatti sono merci pericolose, ci avevate mai pensato ?
L'ossigeno, peraltro, è classificato nella categoria di pericolosità H2 (comburenti) e impone, superate determinate quantità, di adottare certe precauzioni.

Ora, normalmente l'attività di svago del sub che trasporta nella propria auto la sua bombola per l'immersione - e quindi una quantità limitata di merci pericolose - è assistita da esenzione totale dall'applicazione delle norme ADR (i limiti entro i quali si gode dell'esenzione, per i gas compressi, sono espressi in litri di capacità nominale del recipiente).
Fuori dall'uso personale, l'esenzione è invece parziale quando si trasporta merce pericolosa in quantità inferiore ai limiti previsti dalla sezione 1.1.3.6 dell’ADR.

ATTENZIONE che il circolo sportivo non necessariamente è parificato a un privato e che un diving non lo è di sicuro.
Se si volesse essere sicuri nei casi dubbi, occorrerebbe mettere mano alla ADR e confrontare le classificazioni dei gas con i limiti di trasporto, che si ricavano dall'allegato denominato "Marginale 10011".

Di seguito, l'elenco (semplicemente esemplificativo) delle precauzioni che si potrebbe essere chiamati a dover rispettare in regime di esenzione parziale:
1) il veicolo deve essere munito di estintore da 2 kg in polvere o equivalente per motore e cabina sigillato, con marchio di conformità e riportante la data limite di validità, nonché di una lampada tascabile antiscintilla.
2) il conducente deve essere addestrato all’uso dell’estintore e l’automezzo deve essere aerato e ventilato (perciò deve avere i finestrini aperti anche in sosta) - durante il trasporto è vietato fumare - durante le soste è obbligatorio il freno a mano.
3) le bombole devono essere collaudate, punzonate, etichettate e fissate all’automezzo.
4) potrebbe essere richiesta la compilazione di un documento di trasporto del tipo riportante anche la classificazione ADR e recante la denominazione dei prodotti previste dalla normativa ADR, nonché una dichiarazione che il trasporto è conforme ADR e la menzione della quantità totale trasportata, nonché la dicitura “trasporto non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6”; se si trasportano bombole vuote deve essere inserita la dicitura “recipienti vuoti, 2, ADR”; nel caso il trasporto sia relativo a bombole scadute da avviare al collaudo, deve essere riportata la dicitura “trasporto secondo 4.1.6.6”.

Le indicazioni sopra fornite non hanno pretesa di esaustività o interpretazione autentica; perciò è sempre meglio verificare di persona con le autorità preposte, in caso di dubbi.

Per saperne di più..... basta districarsi nel groviglio di leggi che regolano il trasporto di merci pericolose per terra o per mare.....!!

Il trasporto delle merci pericolose

Il trasporto su strada: la normativa ADR

L’ADR è stato ratificato dall’Italia con la Legge n°1839 del 12 agosto 1962, le cui ultime modifiche ed integrazioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 1999.
Con il recepimento della direttiva europea 1994/55/CE con in DM 4 settembre 1996 e successivi provvedimenti di attuazione l’ADR si applica anche in regime nazionale dal 1° gennaio 1997.

I principali dispositivi di legge riguardanti l’ADR sono:

  • DM 3 maggio 2001: modifica della direttiva 94/55/CE (Accordo A.D.R.)
  • Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Controlli dei trasporti di merci pericolose su strada
  • Circolare U. di G.MOT del 21 dicembre 2000- Elenco degli Enti e Organizzazioni abilitati al rilascio del certificato di formazione professionale.
  • D.Lgs.29 dicembre 2000 “Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniari conseguenti a violazioni del codice della strada”
  • Direttiva 2000/61/CE - modificata la 94/55/CE relativa all'Accordo A.D.R.
  • Circolare U.G.MOT n°A26 del 14 novembre 2000- Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti.
  • Circolare U.G.M. n°A24 del 13 ottobre 2000- Corsi di formazione professionale per il conseguimento dei certificati CFP/ADR. Schede dei questionari aggiornati all'ADR vigente.
  • D.M.27 settembre 2000- Determinazione dei diritti a carico dei candidati agli esami per consulente alla sicurezza per i trasporti di merci pericolose, in attuazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.
  • Circolare U.G.M n°A21 del 7 luglio 2000 - Domande di esame, definizione di carico/scarico e di incidente.
  • D.M. 4 luglio 2000- Le esenzioni dalla nomina del Consulente per il trasporto di merci pericolose
  • Decreto Dirigenziale Prot. N1355/4915/10 20 giugno 2000 - Nomina commissioni esami per il consulente sicurezza merci pericolose.
  • D.M 6 giugno 2000- norme attuative del decreto legislativo n.40 del 4 febbraio 2000.
  • Circolare U.D.G. n°A9 del 6 marzo 2000- (Dipartimento dei Trasporti Terrestri)
  • D.Lgs. n°40 del 4 febbraio 2000- Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.
  • D.M. 28 settembre 1999- Attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione dell'Unione europea, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE.
  • D.M. 15 maggio 1997- Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE (1/circ).
  • D.M. 3 marzo 1997- Attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio dell'Unione europea concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose.
  • D.M. 4 settembre 1996 - Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.
  • D.M.11 agosto 1980 - Cisterne da adibire al trasporto su strada di materie pericolose; approvazione del tipo; specifiche per le giunzioni saldate; materiali; modello del libretto; modello della dichiarazione di conformità del veicolo cisterna; modello della dichiarazione di conformità della cisterna.
  • D.M. 9 agosto 1980- Norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e particolari caratteristiche ed accessori dei veicoli cisterna da adibire al trasporto su strada di materie tossiche e di materie corrosive.

Il trasporto via mare : IMDG Code

Il trasporto di merci pericolose via mare è normato per cercare ragionevolmente di evitare danni alle persone, alle navi o ai carichi. Il trasporto di inquinanti è valutato al fine di evitare danni all’ecosistema. L’obiettivo principale dell’IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code) è quello di aumentare la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose facilitando il libero scambio di tali beni.
L’IMDG code è uno dei codici emanati dalla SOLAS (Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare) che l’Italia ha adottato con la legge n°313 del 23 maggio 1980. L’organismo internazionale al cui interno opera la SOLAS è l’International Maritime Organisation (IMO).

L’IMDG Code è riferito al trasporto delle merci pericolose in colli e recipienti (anche di grandi dimensioni). In Italia ci si riferisce all’IMDG Code in base al D.M. 31 ottobre 1991.
Esistono anche codici relativi al trasporto delle merci pericolose solide alla rinfusa (codice BC), liquide alla rinfusa (codice BCH e IBC) e gas liquefatti alla rinfusa (IGC).

Parallelamente alla convenzione SOLAS esiste la convenzione MARPOL che si occupa degli aspetti legati all’impatto ambientale e che consta in cinque “annessi”.

Elenco dei dispositivi di legge nazionali relativi al trasporto via mare delle merci pericolose

Decreto Legislativo del Governo n° 45 del 04/02/2000
Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.

Decreto Ministeriale del 30/12/1997
Modalita' di trasmissione delle informazioni e di conservazione dei dati di cui all'art. 4 del regolamento di esecuzione della direttiva 93/75/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993, come modificata dalla direttiva 96/39/CE della Commissione del 19 giugno 1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268.

Decreto Ministeriale del 14/08/1997
Procedure per lo sbarco ed il successivo reimbarco su altra nave (transhipment) di merci pericolose.

Decreto del Presidente della Repubblica n° 268 del 19/05/1997
Regolamento di attuazione della direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonche' della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva.

Decisione CEE/CEEA/CECA n° 127 del 22/01/1996
96/127/CE: Decisione della Commissione, del 22 gennaio 1996, in applicazione, su domanda della Germania, dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 93/75/CEE del Consiglio, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

Decreto Ministeriale del 04/05/1995
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose.

Decreto Ministeriale del 06/04/1995
Trasporto marittimo delle merci pericolose in colli secondo le disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti 27-94.

Comunicato (naz.) del 15/12/1994
Entrata in vigore degli emendamenti al Codice Internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (IBC Code), adottati a Londra, nel corso della XXXIII sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente, marino con Risoluzione MEPC 55 (33) del 30 ottobre 1992, degli emendamenti al codice per la costruzione l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (BCH Code), adottati a Londra nel corso della XXXIII sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino, con risoluzione Mepc 56 (33) del 30 ottobre 1992 e degli emendamenti dell'allegato II della Convenzione Marpol 73/78 e relative appendici II e III (designazione dell'area antartica come area speciale - elenchi di sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa), adottati a Londra, nel corso della XXXIII sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino con risoluzione MEPC 57 (33) del 30 ottobre 1992.

Direttiva CEE/CEEA/CE n° 75 del 13/09/1993
93/75/CEE: Direttiva del Consiglio del 13 settembre 1993 relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (lista di controllo dotazioni e documenti).

Decreto Ministeriale del 05/04/1993
Classificazione di alcuni prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo.

Decreto Ministeriale del 31/10/1991
Trasporto marittimo di merci pericolose in colli.

Decreto Ministeriale n° 459 del 31/10/1991
Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli.

Decreto Ministeriale del 22/07/1991
Norme per i contenitori cisterna, i veicoli cisterna stradali e i veicoli cisterna ferroviari da adibire al trasporto marittimo di gas liquefatti refrigerati della classe 2.

Decreto Ministeriale del 22/07/1991
Norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.

Decreto del Presidente della Repubblica n° 1008 del 09/05/1968
Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli.

 

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