| 
		
      
		32.
		Regolamento d'attuazione del 
		Codice della nautica da diporto Il 
		decreto n.147/08, in attuazione dell'art. 65 del Codice per la nautica 
		da diporto, ha introdotto interessanti novità per 
		quanto riguarda l’attività subacquea.   
		Decreto 
		Legislativo 8 luglio 2005, n. 171 CODICE DELLA NAUTICA 
		DA DIPORTOe attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della 
		legge 8 luglio 2003, n. 172.
		(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 202 del 31 agosto 2005 
		- Suppl. Ord. n. 148) 
		Art. 65.Regolamento di attuazione
 
		1. Il Ministero 
		delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni 
		interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 
		agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in 
		vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine 
		di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti 
		amministrativi, le materie di seguito indicate:a) modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da 
		diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina 
		relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da 
		diporto;
 b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione 
		di una unità da diporto e formalità relative alla cancellazione dai 
		registri delle unità da diporto;
 c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da 
		diporto;
 d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle 
		imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della 
		licenza provvisoria alle navi da diporto;
 e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti 
		di bordo;
 f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta 
		e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa 
		l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il 
		conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone 
		disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di 
		consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della 
		persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
 g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese 
		quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le 
		immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e 
		alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di 
		iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti 
		terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle 
		infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di 
		iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
 i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a 
		gas di petrolio liquido;
 l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione 
		alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare 
		durante la predetta navigazione;
 m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.
 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si 
		applicano le disposizioni regolamentari vigenti.
 
		
		____________________________________________________________________________________________________________________________ 
		DECRETO 29 
		luglio 2008, n. 146 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 
		luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto.
 
 Capo III
 Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio 
		per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
 
 Art. 90.
 Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
 1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni 
		subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio 
		individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati 
		nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni 
		supplementari:
 a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei 
		imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in 
		caso di immersione notturna, di una luce subacquea
 stroboscopica;
 b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione 
		obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera 
		a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata 
		di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire 
		l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo 
		impegnato in tale tipo di immersione;
 c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche 
		conformi alla norma EN 14467;
 d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al 
		decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una 
		maschera di insufflazione, indipendentemente dalla
 navigazione effettivamente svolta;
 e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche 
		portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
 2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la 
		presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
 
 Art. 91.
 Segnalazione
 1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il 
		galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della 
		Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
 2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del 
		presente articolo e' costituito da una luce lampeggiante gialla 
		visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento 
		metri.
 3. In caso di più subacquei in immersione, e' sufficiente un solo 
		segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie 
		gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque 
		metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di 
		separazione dal gruppo.
 4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla 
		verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
 5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono 
		mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di 
		posizionamento del subacqueo.
 
       Torna all'inizio della pagina |